Circolare n°15 M.I.SA. 99 del 2 giugno 1999 relativa a: Sportello Unico per le Attività Produttive

Nella Gazzetta Ufficiale n° 301 del 28 dicembre 1998 è stato pubblicato il D.P.R. 20 Ottobre 1998, n° 447, recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione, connessi con la realizzazione di attività produttive, in attuazione delle combinate disposizioni dell'art 20 della Legge 15 marzo 1997, n° 59 e degli articoli 23-27 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 sullo sportello unico.

Relativamente al rapporto tra i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e le strutture degli sportelli unici, per quanto attiene le procedure di prevenzione incendi, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, anche sulla base di quanto emerso nel corso di incontri promossi dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, cui hanno partecipato rappresentanti di questa Direzione Generale.

Il regolamento di cui in oggetto non prevede abrogazioni di norme previgenti e tenuto conto che le procedure di prevenzione incendi, relative alle attività ricomprese nel D.M. 16 febbraio 1982, sono state oggetto recentemente di semplificazione con il D..P.R.11 gennaio 1998, n° 37, si precisa che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco non potranno che applicare quanto contenuto nel citato D.P.R. n° 37/1998 e nel connesso D.M. 4 maggio 1998 per le attività soggette agli obblighi di prevenzione incendi.

Tanto premesso, al fine di armonizzare le procedure sopracitate ed assicurare un corretto funzionamento dello sportello unico, è di fondamentale importanza la sottoscrizione di protococolli di intesa tra gli enti locali preposti e le varie amministrazioni che, nel rispetto, delle rispettive competenze istituzionali, sono chiamate a fornire pareri nei procedimenti di autorizzazione di insediamenti produttivi.

Da un esame comparato dei due regolamenti suindicati (D.P.R. n° 37/1998 e D.P.R. n° 447/1998), non emergono infatti discordanze sostanziali.

A) – PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PARERE SUL PROGETTO

Per quanto attiene la procedura relativa al rilascio del parere di conformità sul progetto, l'art. 2 del D.P.R. n° 37/1998 concede al Comando dei Vigili del Fuoco un termine fissato di norma in 45 giorni elevabile a 90 giorni nei casi di particolare complessità.

Il D.P.R. n° 447/1998 prevede due tipi di procedure, per il rilascio di autorizzazioni su progetti di insediamenti produttivi, con termini temporali diversi tra loro, ma comunque correlati con quelli del D.P.R. n° 37/1998.

Infatti se si adotta il procedimento semplificato di cui all’art. 4 del D.P.R. n° 447/1998, il Comando è tenuto a rispondere entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione: tale termine coincide con quello massimo previsto dall’art. 2 del D.P.R. n° 37/1998.

Se viceversa viene adottato il procedimento mediante autocertificazione, di cui all’art. 6 del D.P.R. n° 447/1998, il Comando è tenuto a rilasciare il proprio parere entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, sulla base della specifica previsione di cui all'art 6, comma 9, che prevede l'applicazione dei termini temporali degli articoli 16 e 17, della Legge 241/1990, come modificati dall'art 17 della Legge n° 127/1997: anche in tale circostanza il termine, di 45 giorni, coincide con quello normalmente fissato dall'art 2 del D.P.R. n° 37/1998; in sostanza, la novità introdotta dal D.P.R. n° 447/1998, rispetto alle previsioni del D.P.R n° 37/1998 sta solo nel fatto che la richiesta di parere sul progetto dell’insediamento viene inoltrata al Comando tramite la struttura dello sportello unico, anziché direttamente dal soggetto interessato.

La suddetta richiesta dovrà pervenire al Comando completa della documentazione prevista dal D.M. 4 maggio 1998 ed a tal fine è di fondamentale importanza che nel protocollo d’intesa sia espressamente previsto che il Comando fornisca tutta la necessaria informazione e formazione sia al responsabile che al personale addento allo sportello unico sui seguenti principali punti:

E' di tutta evidenza che quanto più completi saranno gli interventi di informazione e di formazione preventiva fornita alla struttura dello sportello unico da parte de1 Comando, tanto più efficace, si ritiene, sarà l'attuazione dei connessi procedimenti.

B) PROCEDURA DI CONTROLLO E VERIFICA AD OPERA REALIZZATA

Anche per quanto attiene i controlli sulle attività non si ritiene che sussistano contrasti tra i due regolamenti.

Infatti l’art. 9, comma 6 e 7, del D.P.R. n° 447/1998, riconoscendo la specifica competenza del Comando dei Vigili del Fuoco nella effettuazione dei controlli e verifiche in materia di prevenzione incendi, è in piena armonia con le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. n° 37/1998.

L’interessato, a mezzo della dichiarazione prevista dall'art. 3, comma 5 del D.P.R. n° 37/1998, è peraltro autorizzato a dare inizio alla propria attività, ai fini antincendi, senza attendere il sopralluogo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che verrà espletato successivamente.

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Occorre precisare che l’attivazione dello sportello unico, nonché la sottoscrizione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di protocollo di intesa, non determina un obbligo per gli enti e per i privati, tenuti agli adempimenti procedurali di cui al D.P.R. n° 37/1998, a servirsi esclusivamente della struttura dello sportello unico, potendo quindi gli stessi continuare ad inoltrare direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Al fine di avere un quadro conoscitivo sul coinvolgimento dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco nell’attuazione del D.P.R. n° 447/1998, i Sigg. Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di inoltrare al Servizio Tecnico Centrale – Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali, copia dei protocolli di intesa sottoscritti.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Manichedda