MINISTERO
DELL'INTERNO
DIREZIONE
GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO
TECNICO CENTRALE
Ispettorato
Insediamenti Civili, Commerciali, Artigianali ed Industriali
Roma,
Al
Sigg.ri Comandanti Provinciali Vigili del Fuoco
e,
p.c.: ai Sígg.ri Prefetti della Repubblica
Al
Commissario di Governo presso la Provincia Autonoma di Trento
Al
Commissario di Governo presso la Provincia Autonoma di Bolzano
Al
Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta
Ai
Sígg.ri Ispettori Regionali ed Interregionali Vigili del Fuoco LORO SEDI
All'Associazione
Nazionale Comuni Italiani
Via
dei Prefetti, 46 ROMA
Oggetto:
Direttive concernenti i rapporti dei Comandi provinciali VV.F. e le
Amministrazioni comunali titolari degli sportelli unici per le attività
produttive.
PREMESSA
Al
fine di favorire la migliore attuazione dei DPR n. 447/1998, come interpretato
dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 8 luglio 1999,
n. 4364, e per consentire la creazione delle più adeguate condizioni di
esercizio dell'affinità dello Sportello Unico, con la presente si
impartiscono specifiche direttive ai Comandi provinciali vigili del fuoco.
Il
DPR n. 4471‑1998 stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni
amministrative in materia di insediamenti produttivi, assicurando che l'intero
procedimento sia affidato ad un'unica struttura (Sportello unico per le
attività produttive), alla quale gli interessati si rivolgono per tutti gli
adempimenti previsti dai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.
Il procedimento si conclude con il provvedimento finale del Comune.
Pertanto
i Comandi provinciali vigili del fuoco, per gli adempimenti di propria
competenza in materia di prevenzione incendi, qualora l'insediamento sia
ricompreso nell'ambito delle attività di cui al DPR n. 68911959 o del
D‑M‑ 16/2/1982, diventano parte integrante del citato Sportello
unico, con conseguenti responsabilità nella relativa fase endoprocedimentale.
1
Signori Comandanti Provinciali VV.F. sono invitati a promuovere, tenendo conto
anche delle presenti direttive, le opportune intese con le Amministrazioni
comunali al fine di facilitare il funzionamento del sistema dello Sportello
unico attraverso appositi protocolli di intesa.
RESPONSABILITA'
Il
Comando VV.F. è tenuto a nominare uno o più responsabili per i rapporti con
la struttura dello Sportello unico che:
rispondano
degli adempimenti affidati al Comando VV.F. e del«rispetto dei tempi;
garantiscano il flusso delle informazioni con particolare riguardo alla
indicazione dei responsabili dei singoli procedimenti.
DOVERI
DI COLLABORAZIONE DEL COMANDO VV‑F.. CON LO SPORTELLO UNICO
Il
Comando provinciale VV.F. provvede a:
·
trasmettere
allo Sportello unico l'elenco dei documenti necessari, in relazione al tipo di
procedimento, al fine di consentire allo stesso la verifica formale
dell'istanza;
·
comunicare
l'ammontare delle spese, la modulistica e la modalità di pagamento del
servizio in relazione a quanto previsto dalla vigente normativa, per
permettere allo Sportello unico di trasmettere al Comando l'attestazione dei
relativi pagamenti effettuati, unitamente alla documentazione di cui al punto
precedente;
·
garantire
la sollecita risposta, anche telefonica, alle richieste di informazioni o
valutazioni, la cui necessità emerga nel corso del procedimento avviato od in
fase di avvio presso lo Sportello unico;
·
informare
preventivamente lo Sportello unico dì eventuali modifiche organizzative o
regolamentari interne che possono influenzare la gestione della suddetta
struttura;
·
organizzare,
su proposta del responsabile dello Sportello unico, corsi di formazione e
aggiornamento al personale addetto allo Sportello unico, così come già
indicato nella circolare dei Ministero dell'Interno MI.SA n. 15 del 2 giugno
1999.
RAPPORT1
TRA COMANDO PROVINCIALE ED UTENZA
Dal
momento dell'attivazione dello Sportello unico il Comando VV.F., invita il
richiedente a presentare 1' istanza corredata della necessaria documentazione
direttamente allo Sportello unico.
Infatti
il procedimento di prevenzione incendi si configura come un subprocedimento,
nell'ambito dei procedimento unico autorizzativo che si instaura presso lo
Sportello unico.
PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO
Nel
caso in cui la documentazione trasmessa dallo sportello Unico al Comando VV‑F.
risulti incompleta o comunque carente, il Comando stesso per una sola volta fa
pervenire allo Sportello unico entro 3Q giorni dalla data di ricezione della
documentazione la motivata richiesta di integrazione.
PROCEDIMENTO
PER AUTOCERTIFICAZIONE
Il Comando si impegna a richiedere allo Sportello unico, per una sola
volta, l'ntegrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori
entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
In
applicazione del comma 1 dell'articolo 6 del D.P.R. 447/98, anche la richiesta
del parere di conformità di cui all'articolo 2 del D.P‑R‑ n.
37/98 può essere autocertificata da parte di tecnico abilitato
professionalmente.
Il Comando effettua la verifica prevista dall'articolo 7 del D.P.R.
447/98, comunicando gli esiti allo Sportello unico, entro 45 giorni dalla
ricezione dell'istanza o da quella del suo perfezionamento, al fine i
consentire allo Sportello unico di rispettare anche i termini di cui
all'articolo 6, comma 6, del citato D.P.R..
Se l' autocertificazione è redatta da un professionista iscritto
nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 1 della legge 7
dicembre 1984 n.818, si applica 11stituto del silenzio‑assenso previsto
dall'articolo 6 comma 10 D.P.R. 447198.In tutti gli altri casi il Comando ha
l'obbligo di esprimersi nei termini previsti dalla legge.
Il Comando mantiene agli atti del proprio ufficio, una copia della
documentazione inerente i i procedimenti per i successivi controlli previsti
dalla vigente normativa.
CONFERENZE
DI SERVIZI ED AUDIZIONI
Oltre
che nei casi previsti dal DPR 44711998, il Comando garantisce, salvo
prioritarie esigenze legate ai servizi di soccorso tecnico urgente, la
partecipazione tramite propri tecnici qualificati anche a Conferenze dei
servizi di carattere istruttorio ed alle audizioni convocate dal responsabí1e
dello Sportello unico, quando. l'insediamento presenti caratteristiche di
particolare complessità.
CONTROLLI
Nei
casi in cui ricorre ]'obbligo di richiedere al Comando provinciale VV.F. il
rilascio dei Certificato di prevenzione incendi., trova applicazione la
procedura dì cui all'articolo 3 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37.
L'istanza
di sopralluogo corredata della prevista documentazione tecnica, nonché
l'eventuale dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 3 comma 5
del citato D.P.R. 37/98, dovranno essere presentate da parte dell'interessato,
allo sportello unico, che provvederà all'immediato inoltro al Comando Vigili
del Fuoco.
L'acquisizione
da parte dello Sportello unico della dichiarazione di inizio di attività dì
cui sopra, costituisce autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività
al soli fini antincendio, fino alla comunicazione dell'esito del sopralluogo
da parte del Comando VV.F.
L'esito
dei controlli effettuati dal Comando a seguìto di sopralluogo, dovrà essere
comunicato anche alla Sportello unico, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del
DPR 44711998.