Circolare 8/7/99, n. Dagl 1. 3. 1./43647 siglata dal sottosegretario di stato Franco Bassanini, avente a oggetto: "Criteri per lapplicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e al decreto del presidente della repubblica 20 ottobre 1998, n° 447, in materia di sportello unico per le attività produttive" |
Tra le misure di attuazione del dlgs. del 31 marzo 1998, n. 112, rilievo strategico assumono quelle che consentiranno l'avvio degli sportelli unici per le attività produttive, previsti dagli artt. 23, 24 e 25 del predetto decreto. La riduzione dei costi amministrativi che gravano sulle imprese italiane soprattutto piccole e medie, e che costituiscono fonte di discriminazione delle stesse nei confronti delle imprese degli altri paesi europei, costituisce elemento determinante per consentire al sistema produttivo nazionale di affrontare la concorrenza del mercato unico. Le numerose semplificazioni introdotte dai citati articoli 23 e seguenti del decreto n. 112 del 1998 e dal decreto del presidente della repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n° 59, se correttamente applicate, possono dare un significativo contributo in questa direzione. La rilevanza del nuovo assetto amministrativo, risultante dalla normativa ricordata, e l'attesa dei positivi effetti del predetto assetto sullo sviluppo economico, sono testimoniate dall'attenzione che all'innovazione è stata dedicata nel Patto sociale per lo sviluppo e Ioccupazione, stipulato il primo febbraio 1999 tra governo e parti sociali, cui hanno aderito regioni, province e comuni. Il Patto segnala la priorità del regolamento di semplificazione relativo agli impianti produttivi e prevede l'attivazione di tutte le azioni necessarie ad assicurare la piena operatività degli sportelli unici. L'Osservatorio sulle semplificazioni, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri con dpcm 6 aprile 1999, con la presenza dei delegati di ciascun ministero, dei rappresentanti delle parti firmatarie del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione e dei rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, ha sottolineato l'esigenza di dare certezza e chiarezza all'interpretazione delle norme sullo sportello unico, recentemente entrate in vigore, al fine di assicurare la necessaria cooperazione tra le varie amministrazioni coinvolte. Sulla base delle indicazioni emerse dall'Osservatorio, la Conferenza unificata, con lobiettivo di facilitare l'avvio e il funzionamento delle nuove strutture competenti in materia di impianti produttivi e dei relativi procedimenti semplificati, nella seduta del 1° luglio 1999 ha sancito un accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del dlgs. 28 agosto 1997, n. 281, avente a oggetto criteri applicativi della normativa sullo sportello unico per le attività produttive. Tali criteri attengono, in particolare, all'ambito di applicazione di detta normativa, alle modalità di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, al ruolo attribuito alle regioni e alle province e alla disciplina dei rapporti tra le amministrazioni coinvolte. Laccordo in parola ha previsto, inoltre, che il governo emani, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, previa intesa con la conferenza stato-regioni, una direttiva del presidente del consiglio dei ministri che fornisca alle regioni specifici indirizzi applicativi in materia di sportello unico. Con la presente circolare ai fini di una corretta e coordinata applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive, si invitano le amministrazioni dello stato, per quanto di loro competenza, ad attenersi scrupolosamente alle previsioni dell'accordo allegato, che costituisce parte integrante della presente circolare, prestando la massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi della richiamata normativa e dell'accordo stesso, nonché a fornire le opportune indicazioni agli enti da esse vigilati, coinvolti nelle Procedure relative agli impianti produttivi. p. il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato Sen. Franco Bassanini
Accordo relativo allo sportello unico ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra governo, regioni, province e comunità montane, siglato il 1° luglio 1999 CONFERENZA UNIFICATA (articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281) Seduta del 1/07/1999 Oggetto: criteri applicativi della normativa di cui al Titolo II, Capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n° 447 Accordo ai sensi dellarticolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281 LA CONFERENZA UNIFICATA VISTO lart. 8, comma 1, del decreto legislativo del 28 agosto 1997 n° 281, il quale dispone che Conferenza Stato-Città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e delle Comunità Montane con la conferenza Stato-Regioni; VISTO il Capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 relativo a "Conferimento ai comuni e sportello unico per le attività produttive"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n° 447, recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, lampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per lesercizio di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dellarticolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n° 59; RILEVATO che il Patto sociale per lo sviluppo e loccupazione stipulato il 22 dicembre 1998, tra Governo e parti sociali, cui hanno aderito Regioni, Provincie e Comuni segnala la priorità del regolamento di semplificazione relativo agli impianti produttivi e prevede lattivazione di tutte le azioni necessarie ad assicurare la piena operatività degli sportelli unici (Allegato I, paragrafo 1.2); ESAMINATA la proposta di accordo elaborata sulla base delle indicazioni emerse nellambito dei lavori dellOsservatorio sulle semplificazioni, istituito con DPCM 6 aprile 1999, in base a quanto convenuto allallegato I del patto sociale per lo sviluppo e loccupazione; ACQUISITO lassenso del governo, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e delle Comunità Montane; SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO Ai sensi dellart. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281 tra Governo, Regioni, Provincie, Comuni e Comunità montane, che:
a) Attribuzioni dei comuni e avvalimento. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito (articolo 23) ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, e ha disposto (articolo 24) che i comuni le esercitino attraverso un'unica struttura responsabile dell'intero procedimento. I comuni, singolarmente o in forma associata anche con altri enti locali, dovranno pertanto individuare la struttura responsabile dell'intero procedimento nei confronti dei soggetti privati sia con riferimento ai compiti affidati ad altre strutture comunali sia a quelli affidati ad altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. Larticolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ha poi previsto che gli enti locali possano avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono essere affidati singoli atti istruttori del procedimento. Sulla base di tale avvalimento viene a costituirsi una rete di amministrazioni, nella quale la titolarità del procedimento è del comune (attraverso la struttura individuata come responsabile) ma le altre amministrazioni ed enti pubblici ne sono parte integrante, con le conseguenti responsabilità relativamente alle fasi endoprocedimentali in cui sono coinvolte. Il procedimento si conclude con il provvedimento del comune. b) Il responsabile unico del procedimento II responsabile unico del procedimento ha nei confronti delle altre amministrazioni ed enti pubblici:
c) Il ruolo delle regioni e delle province Alle regioni è attribuita dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/98 un'importante funzione nell'assistenza alle imprese, oltre alla funzione loro propria di stimolo e coordinamento delle amministrazioni e degli enti da esse vigilate. E di estrema importanza, per agevolare l'avvio degli sportelli unici e lapplicazione delle procedure semplificate, che le regioni si attivino anche nello svolgimento delle ulteriori funzioni loro attribuite:
Le regioni possono inoltre promuovere e incentivare lesercizio delle funzioni associate in materia. Analogamente le province possono svolgere un ruolo fondamentale di stimolo e di impulso, soprattutto quando le regioni affidano a esse, sulla base di quanto previsto dallart. 23, c. 2, dlgs 31/3/98, n. 112, compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e di assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione e alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. d) Rapporti tra il comune e le altre amministrazioni d 1) Al fine di regolare i rapporti tra il comune (o i comuni associati) e le altre amministrazioni coinvolte possono essere stipulate apposite convenzioni o accordi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31, marzo 1998, n° 112 nonché ai sensi deIlarticolo 15 della legge n° 241 del 1990. Negli accordi che regolano il rapporto di avvalimento dovrà essere in ogni caso previsto che ogni amministrazione deve individuare un responsabile dei rapporti con la struttura unica responsabile del procedimento:
d 2) I contenuti degli accordi saranno modulati sulle specifiche caratteristiche ed esigenze degli enti interessati e, oltre alla disciplina di dettaglio relativa al punto precedente, potranno prendere in considerazione ogni altro aspetto organizzativo e procedimentale (diritti, canoni ecc.), con particolare attenzione allutilizzo degli strumenti telematici al fine di contenere al massimo i tempi procedimentali. In proposito larticolo 3 del regolamento di semplificazione di cui al dpr 20 ottobre 1998, n° 447, prevede che lo sportello unico istituito presso la struttura responsabile del procedimento si avvalga di un archivio informatico. d 3) Le prefetture sono tenute a svolgere, anche in relazione alla circolare del ministero dellinterno n°59 del 22 maggio 1999, attraverso i comitati provinciali per la pubblica amministrazione, un positivo ruolo di promozione ai fini dellintegrazione dellattività delle diverse amministrazioni. d 4) Le camere di commercio possono mettere a disposizione la loro esperienza in materia di reti informatiche e telematiche, stipulando con i comuni, come espressamente previsto dallarticolo 24 del decreto legislativo n°112/98, convenzioni per la realizzazione dello sportello unico. e)Ambito di applicazione Poiché le attribuzioni della struttura e dello sportello unico sono riferite agli impianti produttivi di beni e servizi, deve intendersi che le procedure previste dal regolamento n°447 del 1998 si applicano a qualunque attività produttiva di beni o servizi, ivi incluse, per esempio, le attività agricole e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, ì servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, qualora l'attività richieda la localizzazione di impianti, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione riattivazione e riconversione, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti a uso di impresa. Per quanto riguarda lattività commerciale, la struttura responsabile provvede a tutte le autorizzazioni necessarie, applicando, per quanto riguarda lautorizzazione allesercizio delle attività, le previsioni del decreto 31 marzo 1998, n° 114 e valutando a tal fine la possibilità di avvalersi dei centri di assistenza tecnica previsti dallarticolo 23 dello stesso decreto legislativo n° 114/98. f) Patti territoriali e contratti darea Al fine di sostenere lavvio degli sportelli unici nelle aree depresse, va prioritariamente valutata la possibilità prevista dal decreto legislativo 112/98 (articolo 24, comma 5), laddove siano stipulati patti territoriali o contratti darea, di un accordo tra gli enti locali affinché la gestione dello sportello unico sia attribuibile al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto. g) Criteri di applicazione della normativa In linea con gli obbiettivi della disciplina contenuta nel dpr 447/98, volta allo snellimento delle procedure relative agli impianti produttivi, si intende che:
h) Efficacia della normativa Dal 27 maggio 1999, termine individuato dall'articolo 3, comma 4, del regolamento n. 447/98 anche nei casi in cui non sia operativo lo sportello unico, devono essere applicate le procedure previste dal regolamento stesso. i) Segnalazioni all'Osservatorio sulle semplificazioni Ogni difficoltà di applicazione della normativa, o eventuali carenze, potranno essere segnalate allOsservatorio sulle semplificazioni, istituito in base alle previsioni del patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, al fine della verifica del regolamento, prevista dal patto e da realizzare entro il 30 settembre p.v. |