Leggi Regionali n 87 del 01/12/1998 (Boll. n 42 del 10/12/1998, parte Prima , SEZIONE I
)
Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti
amministrativi in maniera di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo,
sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto della legge) 1. La presente legge, ai sensi dellart. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce lattribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa lindividuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alla Regione in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito "camere di commercio"), dal decreto legislativo, 31 marzo 1998, n.112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". 2. La presente legge si conforma allordinamento regionale toscano delle autonomie locali definito dalla LR 19 luglio 1995, n. 77 recante "Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento", secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 recante "Ordinamento delle Autonomie Locali". Art. 2 (Forme di raccordo e processi di concertazione) 1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nellesercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidarieta, adeguatezza e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalita ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relativi a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati dei processi di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della legge n. 59/1997. 2. La concertazione di cui al comma precedente e attuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunita montane della Toscana da queste formalmente costituite. 3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di livelli e modalita di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dellintesa. 4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 recante "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali". Art. 3 (Funzioni riservate alla Regione) 1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potesta normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le sole funzioni e compiti concernenti: a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonche, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie; c) attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente; d) il coordinamento dei sistemi informativi; e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle normative attuative della medesima. 2. Sono altresi riservate alla Regione le funzioni concernenti: a) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dellassistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti linsediamento e lo svolgimento delle attivita produttive, ai sensi dellart. 23 del DLgs n. 112/1998, attraverso lo sportello unico di cui allart. 25 della presente legge; b) la determinazione delle modalita specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata sul territorio regionale per quanto attiene al raccordo con gli enti locali e con i soggetti privati; c) la determinazione di interventi per agevolare laccesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dellammissibilita al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione, ai sensi dellart. 49, comma 1, del DLgs n. 112/1998 e con le specificazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo. Art. 4 (Funzioni conferite agli enti locali) 1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservate alla Regione ai sensi dellart. 3 sono conferiti alle Province ed ai Comuni, secondo quanto stabilito dagli articoli successivi. Specifiche funzioni possono altresi essere delegate alle Camere di commercio. 2. Ove si renda necessaria una specificazione delle funzioni conferite agli Enti Locali ai sensi della presente legge, a cio si provvede mediante regolamenti di esecuzione approvati dal Consiglio regionale entro sei mesi dallemanazione dei provvedimenti di individuazione e trasferimento dei beni e delle risorse alla Regione, e di contestuale decorrenza dellesercizio delle funzioni ed i compiti conferiti, di cui allart. 7 del DLgs n. 112/1998 ed allart. 7 della legge n. 59/1997. 3. I regolamenti di esecuzione individuano anche le funzioni il cui esercizio puo essere delegato dalle Province ai circondari, ai sensi dellart.5 della LR n. 77/1995 e dellart. 5 della LR n. 38/1997 recante "Istituzione del circondario Empolese Valdelsa quale circoscrizione del decentramento amministrativo". Tale individuazione tiene luogo, per cio che concerne la Giunta regionale, dellintesa prevista dal citato art. 5 della LR n. 77/1995. 4. I regolamenti di esecuzione disciplinano anche i procedimenti concernenti le funzioni conferite al fine di semplificare ed accelerare i procedimenti stessi nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 5 dellart. 20 della legge n. 59/1997. 5. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione e non riservata alla Regione ai sensi dellart. 3, e attribuita alle Province. 6. In particolare, resta attribuita alle Province lorganizzazione di interventi per la formazione professionale degli operatori, nellambito del programma per la formazione professionale di cui alla LR 31 agosto 1994, n. 70 recante "Nuova disciplina in materia di Formazione Professionale". 7. Nelle materie di cui alla presente legge, le funzioni gia regolate dalla normativa regionale vigente restano cosi regolate fino al riordino di cui allart. 10. 8. In nessun caso le norme della presente legge e dei relativi regolamenti di esecuzione possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti gia delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente. Art. 5 (Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni.) 1. Al fine di favorire lesercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dellart. 3, comma 2, del d.lgs n. 112/1998, il Consiglio regionale approva la definizione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime, tenendo conto delle circoscrizioni territoriali delle Comunita montane e dei circondari di cui allart. 4 comma 3, nonche di altri livelli gia individuati per lesercizio di altre funzioni. Alla proposta di deliberazione provvede la Giunta regionale con le procedure di cui allart. 2. 2. Ove il livello ottimale di esercizio coincida con la Comunita montana, le funzioni sono esercitate dalla medesima; negli altri casi, i Comuni interessati, entro il termine stabilito nella sede di concertazione o comunque entro 120 giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, organizzano lesercizio associato delle funzioni, stabilendone il soggetto, le forme e le procedure. Il procedimento e promosso dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina anche le modalita transitorie di esercizio nel livello ottimale individuato. 3. I regolamenti di esecuzione di cui allart. 4, comma 2, e gli atti di programmazione regionali individuano le modalita di agevolazione ed incentivazione dellesercizio associato delle funzioni nei livelli di esercizio individuati come ottimali. 4. Fino alla costituzione della Citta metropolitana di Firenze, la Provincia di Firenze, i Comuni e gli altri enti locali dellarea metropolitana fiorentina definiscono, nellambito della Conferenza Metropolitana (Co. Met), le modalita di coordinamento o dintegrazione dellesercizio delle rispettive funzioni per cui larea metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento e promosso dalla Provincia di Firenze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 6 (Poteri sostitutivi) 1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nellesercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dellart. 118, comma 1, Cost., la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza: a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali; b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione; c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente lesercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali. 2. Ai fini dellesercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, preso atto dellinadempienza, diffida lente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale si sostituisce allente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione. 3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato regionale di controllo (CORECO), su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalita di cui al comma 2. 4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e durgenza previsti dalla legislazione vigente. Art. 7 (Attribuzione delle risorse) 1. Successivamente allemanazione dei provvedimenti di cui allart. 7 della legge n. 59/1997 che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale, oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dallesercizio delle funzioni conferite dalla Regione. 2. La decorrenza dellesercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con leffettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1. Art. 8 (Programmazione degli interventi) 1. Con legge regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 e disciplinata la programmazione degli interventi nelle materie di cui alla presente legge. 2. La Legge, in conformita con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e secondo le priorita e gli obiettivi definiti dal PRS nonche nel rispetto dei principi del DLgs 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizione per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dellart. 4 comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59", assicura: a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale; b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli statali e dellUnione Europea; c) il raccordo della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata; d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure inerenti allattuazione degli interventi e delle azioni programmate; e) le modalita, secondo sistemi uniformi, per il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attivita produttive anche sulla base delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997; f) le modalita di monitoraggio sulla corretta applicazione delle norme, anche pattizie, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale e realizzato anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico. Per i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali il coordinamento e esercitato dalle Province. 4. La legge regionale di cui al presente articolo definisce altresi le modalita di amministrazione del Fondo unico regionale per lindustria di cui allart. 16, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio. Art. 9 (Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese.) 1. Entro un anno dallentrata in vigore del DLgs 31 marzo 1998, n. 123, la legge regionale disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei principi di cui allo stesso DLgs n. 123/1998. 2. Fino allentrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato DLgs n. 123/1998. Art. 10 (Riordino e semplificazione delle normative di settore) 1. Salvo quanto previsto al successivo art. 20, entro un anno dalla decorrenza dellesercizio delle funzioni conferite alla Regione, definita ai sensi dellart. 7, comma 2, lett. a), del DLgs n. 112/1998, la Regione provvede per quanto di propria competenza al riordino delle normative di settore che regolano le materie di cui alla presente legge. 2. Il riordino e finalizzato, fra laltro: a) alla semplificazione delle procedure amministrative; b) allo snellimento delle attivita istruttorie, anche mediante affidamento allesterno di compiti procedurali e istruttori non discrezionali; c) alla accelerazione dei tempi di erogazione dei finanziamenti a qualunque titolo effettuati; d) alla definizione delle modalita dellesercizio delle funzioni di controllo da parte della Regione e degli enti locali; e) alla revisione delle procedure di cooperazione, coordinamento e concertazione. Art. 11 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle materie di cui alla LR 6 febbraio 1998, n. 9 recante "Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997 n. 143", attuativa del DLgs 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dellamministrazione centrale", in quanto compatibili con la medesima. 2. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 5 e 6 si applicano alle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, nelle materie di cui alla presente legge, anche non in attuazione della legge n. 59/1997. Art. 12 (Effetti abrogativi) 1. I regolamenti di cui allart. 4 entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla loro pubblicazione del Bollettino Ufficiale della regione. 2. Con effetto dalla stessa data, e abrogata ogni e qualsiasi norma gia regolatrice dei procedimenti oggetto della nuova disciplina. Capo II ARTIGIANATO Art. 13 (Riparto delle competenze) 1. Nella materia "artigianato", come definita dallart. 12 del DLgs n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui allart. 3 della presente legge: a) la definizione, nellambito del piano regionale dello sviluppo economico di cui allart. 8 comma 3 della presente legge, di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dellart. 13, comma 1, lett. b), del DLgs n. 112/1998; b) la previsione di incentivazioni alle imprese artigiane nellambito e con le modalita definite dal piano regionale dello sviluppo economico; c) la definizione delle eventuali intese con lo Stato per consentire lavvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi dellart. 13, comma 1, del DLgs n. 112/1998. 2. La gestione e gli adempimenti tecnici per la concessione e lerogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi di qualsiasi genere alle imprese artigiane sono di norma affidati dalla Regione ad Artigiancredito Toscano secondo le procedure di cui alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 recante "Interventi finanziari a favore dellartigianato e disciplina dellassociazionismo artigiano di garanzia". 3. In attuazione della normativa statale che disciplina le procedure relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni per lartigianato, istituite dallart. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443 recante "Legge quadro per lartigianato", con legge regionale di revisione della LR 29 agosto 1995, n. 91 recante "Modifica della composizione delle Commissioni Provinciali per lartigianato e nuove norme per lelezione dei rappresentanti degli artigiani nelle Commissioni Provinciali per lartigianato", sono definite le modalita per la designazione dei componenti di dette commissioni, da individuarsi tra i titolari di imprese artigiane iscritte allAlbo. 4. Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative allapprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per linsediamento di imprese artigiane, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale. 5. Le funzioni conferite alla Regione dallart. 14 del DLgs n. 112/1998 sono attribuite alle Province, fermo restando quanto disposto dallart. 4, comma 6 della presente legge. Art. 14 (Convenzioni) 1. Le modalita di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui allart. 15 comma 1 del DLgs n. 112/1998 sono deliberate dalla Giunta regionale. 2. La deliberazione individua gli adeguamenti delle stesse convenzioni eventualmente necessari e definisce le modalita di stipula di detti adeguamenti, subordinando a tale stipula il decorso del subentro. 3. Gli adeguamenti assicurano, in particolare: a) che le convenzioni non determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti alla Regione; b) che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalita di organizzazione delle funzioni conferite agli enti locali. Capo III INDUSTRIA Art. 15 (Riparto delle competenze) 1. Nella materia "industria", come definita allart. 17 del DLgs n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui allart. 3 della presente legge: a) la gestione del Fondo unico di cui allart. 16. b) la concessione di incentivi di qualsiasi genere allindustria, come specificato allart. 19, comma 2, del DLgs n. 112/1998 e le connesse funzioni inerenti allaccertamento di speciali qualita delle imprese nonche gli adempimenti tecnici amministrativi e di controllo di cui allo stesso articolo 19 comma 2. c) la definizione di proposte, sentite le Province o su loro richiesta, per ladozione di criteri differenziati per lattuazione sul territorio regionale delle misure di cui allart. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 recante "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dellintervento straordinario del mezzogiorno e norme per lagevolazione delle attivita produttive", di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415. 2. Le funzioni conferite alla Regione dal DLgs n. 112/1998 non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma sono delegate alle Province. Art. 16 (Fondo unico regionale per lindustria) 1. E istituito il Fondo unico regionale per lindustria nel quale confluiscono le risorse statali di cui allart. 19, comma 5, del DLgs n. 112/1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per lindustria. 2. La destinazione delle risorse del Fondo unico e determinata dal piano regionale di cui allart. 8 comma 3, della presente legge, nel rispetto dei criteri e delle eventuali quote minime per specifiche finalita di cui allart. 19, comma 8, del DLgs n. 112/1998. Art. 17 (Convenzioni) 1. Il subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui allart. 19, comma 12, del DLgs n. 112/1998 e regolato ai sensi dellart. 14 della presente legge. Art. 18 (Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate) 1. La disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di cui allart. 26 del DLgs n. 112/1998 e disposta nellambito del piano di indirizzo territoriale di cui alla LR 16 gennaio 1995, n. 5 recante "Norme per il governo del territorio". 2. La Regione, con regolamento di attuazione della presente legge, definisce: a) i criteri e le modalita organizzative per la gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate; b) le modalita di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali. Capo IV FIERE E MERCATI E COMMERCIO Art. 19 (Riparto delle competenze) 1. Nelle materie "fiere e mercati" e "commercio", come definite allart. 39 del DLgs n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui allart. 3 della presente legge: a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale; b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche; c) la promozione dellassociazionismo e della cooperazione nel settore del commercio; d) la definizione, nellambito del piano regionale dello sviluppo economico, di cui allart. 8, di interventi per lassistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi; e) la definizione, sentiti i Comuni interessati, di intese con le altre Regioni per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nonche di pareri nei confronti dello Stato per il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale. 2. E attribuita alle Province lorganizzazione, nellambito del programma per la formazione professionale di cui alla LR 31 agosto 1994, n.70, di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale, degli operatori commerciali con lestero. 3. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dallart. 41 del DLgs n. 112/1998 non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono attribuite ai Comuni. Art. 20 (Modalita per lattuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114 in materia di commercio) 1. In materia di commercio, le disposizioni del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, sono attuate mediante legge regionale da emanarsi entro il termine previsto dallo stesso DLgs n. 114/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dellarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Capo V TURISMO E SPORT Art. 21 (Riparto delle competenze in materia di turismo) 1. Nella materia "turismo", come definita allart. 43 del DLgs n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui allart. 3 della presente legge: a) la definizione in accordo con lo Stato, ai sensi dellart. 44, lett. a), del DLgs n. 112/1998, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale; b) la definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dellart. 44, lett. d), del DLgs n. 112/1998. 2. La Regione, in particolare esercita le funzioni amministrative inerenti: a) alla programmazione, allo sviluppo delle attivita turistiche, allinformazione, allaccoglienza turistica sul territorio regionale che attengono ad esigenze di carattere unitario, nonche alla definizione degli ambiti turistici per linformazione, laccoglienza e la promozione turistica locale; b) alla programmazione della spesa per linnovazione, allo sviluppo e alla qualificazione dellofferta turistica, nellambito degli strumenti programmatori; c) alla omogeneita dei servizi e delle attivita; d) alle attivita di promozione economica nel settore del turismo, con particolare riguardo alle iniziative di promozione della domanda turistica estera; e) al coordinamento dellattivita di raccolta dei dati statistici svolta dai soggetti pubblici ed alla organizzazione dei dati su scala regionale garantendo la massima diffusione degli stessi. 3. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di: a) agenzie di viaggio e turismo; b) formazione e qualificazione professionale; c) pubblicita dei prezzi delle attrezzature e dei servizi ricettivi e degli stabilimenti balneari; d) classificazione delle strutture ricettive; e) raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo; f) informazione, accoglienza e promozione turistica locale; g) istituzione e tenuta dellAlbo delle Associazioni proloco. 4. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di: a) vincolo di destinazione delle strutture ricettive, al sensi dellart. 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217 recante "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dellofferta turistica"; b) nulla osta di cui allart. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 191 e preventivo parere e fissazione del termine di cui allart. 7 della stessa legge, in materia di proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo e residenza turistico- alberghiera; c) dichiarazione di pubblica utilita ai sensi del R.DL 21 ottobre 1937, n. 2180 e del RD 12 luglio 1938, n. 1473, per espropriazione ai fini della costruzione di nuovi alberghi e ai fini dellampliamento e trasformazione di quelli esistenti; d) autorizzazione di cui al R.DL 8 novembre 1938, n. 1908 concernente la facolta di deroghe ai regolamenti edilizi comunali per laltezza di edifici destinati ad uso di alberghi; e) autorizzazione per lesercizio delle strutture ricettive; f) autorizzazione dellesercizio delle attivita professionali; g) vigilanza, ispezione ed altre funzioni amministrative ai sensi delle vigenti disposizioni igienico sanitarie sugli alberghi e gli esercizi ricettivi a tali effetti assimilati; h) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dellofferta turistica del territorio comunale. 5. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dallart. 45 del DLgs n. 112/1998 non ricomprese tra quelle individuate ai sensi dei precedenti commi sono attribuite ai Comuni. Art. 22 (Riparto delle competenze in materia di sport) 1. Lelaborazione dei programmi di cui allart.157 del DLgs n. 112/1998 e riservata alla Regione. 2. Il rilascio dellautorizzazione per lespletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di piu Province, di cui allart. 162 del DLgs n. 112/1998, e attribuito alla Provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara. La Provincia rilascia lautorizzazione sentite le altre Province interessate. Capo VI CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Art. 23 (Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) 1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle Camere di commercio quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale. 2. Tale ruolo si esplica, tra laltro, nella cooperazione con le Province per promuovere ed aggregare le componenti socio- economiche del territorio ai fini della loro partecipazione propositiva ed attuativa ai programmi locali di sviluppo di cui allart. 8, nonche nella cooperazione con i Comuni per listituzione degli sportelli unici per le attivita produttive di cui allart. 25. 3. Le leggi regionali di riordino di cui allart. 10 attribuiscono alle Camere di commercio la tenuta di albi ed elenchi professionali in materia di sviluppo economico. Art. 24 (Controllo sugli organi camerali) 1. Il controllo sugli organi camerali di cui allart. 37, comma 3, del DLgs n. 112/1998 e riservato alla Regione ed e esercitato dalla Giunta regionale, con le modalita di cui allart. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura". 2. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, nonche per lacquisizione delle informazioni necessarie alla relazione di cui allart. 37, comma 2, del DLgs n. 112/1998, le Camere di commercio trasmettono alla Giunta Regionale gli statuti e loro variazioni, i bilanci con le relazioni illustrative e relazioni sui programmi attuati. 3. Per le medesime finalita di cui al comma 2, su richiesta motivata della Giunta Regionale le Camere di commercio sono tenute a fornire alla Giunta stessa copia o facolta di visione di ogni atto o documento necessario. 4. Il Presidente della Giunta Regionale designa, ai sensi dellart. 17 comma 1 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle Camere di commercio. Capo VII SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE Art. 25 (Promozione degli sportelli unici) 1. La Regione, in collaborazione con le Camere di commercio, le Province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici per le attivita produttive, di cui allart. 24 del DLgs n. 112/1998, la messa a disposizione in modo coordinato e continuativo di tutte le informazioni disponibili necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste. 2. Per contribuire alla attivita degli sportelli unici la Regione, con la collaborazione degli stessi soggetti di cui al comma 1, promuove specifici corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto. 3. Per favorire listituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati, la Regione promuove le opportune intese tra i Comuni, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni, e favorisce la stipula di convenzioni, a titolo gratuito o con rimborso delle sole eventuali spese aggiuntive direttamente derivanti dalle convenzioni stesse, tra gli stessi Comuni e le Camere di commercio. 4. I programmi locali di sviluppo di cui allart. 8 possono prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto responsabile degli stessi programmi locali, nei casi in cui si tratti di un soggetto pubblico. Capo VIII DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELLE ESPORTAZIONI Art. 26 (Riparto delle competenze) 1. La Regione Toscana, anche in concorso con lo Stato, con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, le Camere di Commercio, programma e realizza politiche ed attivita di animazione e di promozione economica rivolte al sostegno dei processi di internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni per i settori produttivi dellagricoltura, dellartigianato, del commercio, della piccola e media impresa industriale, commerciale e del turismo. 2. Nellambito dei conferimenti di cui allart.48 del DLgs n. 112/1998, sono riservate alla Regione le funzioni attinenti: a) allorganizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire lincremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda; b) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento, di cooperazione e partenariato commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; c) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti-agroalimentari locali; d) alla promozione degli investimenti esteri in Toscana; e) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante "Interventi a sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigianali"; f) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dallarticolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane; g) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dallarticolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981. 3. Sono attribuite alle Province le funzioni attinenti allassegnazione degli incentivi finanziari relativi alle attivita di sostegno di cui alle lettere e), f), g) del comma 2. Art. 27 (Modalita di programmazione) 1. La Regione Toscana disciplina la programmazione ed il controllo delle attivita di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese ed allo sviluppo delle esportazioni di cui allart.26 nellambito degli strumenti programmatici previsti dalla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 recante "Disciplina delle attivita di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dellagricoltura, artigianato, piccola media impresa industriale e turismo". Art. 28 (Modalita di gestione) 1. La Regione promuove e favorisce la gestione unitaria delle proprie attivita inerenti alla promozione economica e di quelle delle Camere di commercio e dellIstituto nazionale per il commercio con lestero (ICE), anche ai fini dellattuazione dellart. 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68 recante "Riforma dellIstituto nazionale per il commercio estero". 2. A tal fine, la Regione istituisce un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile quale soggetto unitario per lo svolgimento delle attivita di promozione economica. 3. Detto soggetto, in particolare: a) provvede allattivita di gestione e di servizio alle imprese per la realizzazione delle azioni e delle iniziative previste dal programma delle attivita di promozione economica di cui allart. 5 della LR 14 aprile 1997, n. 28; b) promuove accordi con le Camere di commercio, nonche con lICE, le Province e altri soggetti pubblici e privati per la diffusione sul territorio regionale dellattivita e dei servizi funzionali al processo di internazionalizzazione, collaborazione produttiva, sostegno alle esportazioni e promozione turistica; c) concorre al funzionamento dello sportello unico di cui allart. 25 della presente legge. 4. La Regione promuove le opportune intese con la Commissione permanente per il coordinamento e lindirizzo strategico della politica commerciale con lestero, di cui allart. 24 del DLgs 31 marzo 1998, n. 143 recante "Disposizioni in materia di commercio con lestero, a norma dellarticolo 4, comma 4, lettera c), e dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", al fine di istituire, tramite il soggetto di cui al presente articolo, lo sportello unico per linternazionalizzazione previsto al comma 3, ultimo periodo, dello stesso art.24 del DLgs n. 143/1998. La presente legge e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 1 dicembre 1998 Chiti
La presente legge e stata approvata dal Consiglio Regionale il 10.11.1998 ed
e stata vistata dal Commissario del Governo il 27.11.1998.
Materia:Enti locali