RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI, PER IL LORO AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE, PER L'ESECUZIONE DI OPERE INTERNE Al PRODUTTIVI (NN.26, 42, 43 E 50 DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59)
Il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione connessi alla realizzazione degli impianti produttivi che era già stato inviato alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere, ha subito un ritardo, determinato dalla necessità di adeguarne il contenuto alle modifiche introdotte nel D.Lgs. n. 112, con particolare riguardo alle previsioni in materia urbanistica. Occorre, peraltro, precisare che l'indicazione della legge di delega all'allegato 1, nn.26, 42, 43 e 50, non si riferisce ad un preciso procedimento amministrativo, ma individua, invece, determinate attività (realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, localizzazione di impianti industriali, determinazione di aree destinate agli insediamenti produttivi, esecuzione di opere interne ai fabbricati ad uso di impresa) oggetto di regolazione in sedi normative di portata generale, quella urbanistica in special modo, ma anche quella paesaggistico-ambientale (menzionata particolarmente ente ai nn.43 e 50 dell'allegato) o di tutela delle zone di particolare interesse ambientale o del patrimonio storico ed artistico. Sicché, nella presente proposta di regolamento, si è trattato di "isolare" tali attività rispetto al contesto generale attraverso la configurazione di una disciplina procedimentale ad hoc, semplificata rispetto a quella ordinaria, prevista, ad esempio, per la localizzazione di un edificio destinato alla residenza.
Questo spiega, tra l'altro, perché nello schema di regolamento non vi siano abrogazioni.
Nel merito, occorre inoltre rilevare che le indicazioni legislative contenute nei numeri 26, 42, 43 e 50 dell'allegato presentano, qualche imprecisione. Ci si riferisce, in particolare, alla menzione, al n.26, del D.P.R. n.303/1956 (in materia di igiene dei luoghi di lavoro) che è normativa esclusivamente di carattere precettistico, prevedendo obblighi in capo ai datori di lavoro ma non procedimenti amministrativi. Per quanto riguarda - con riferimento questa volta sia al n.26 che al n.43 l'indicazione relativa alla legge n. 1086/71, in materia di opere in conglomerato cementizio, occorre osservare che del collaudo, ivi previsto, si è già occupato il D.P.R. 22 aprile 1994, n.425, "regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto" e, pertanto, non si è ritenuto di dover tornare diffusamente sul punto con specifico riguardo agli impianti produttivi.
Non sembra, peraltro, che quanto ora rilevato possa incidere in qualche modo sull'esercizio del potere regolamentare, una volta preso atto della non pertinenza della specifica indicazione normativa, che va semplicemente considerata inutiliter data.
La scelta quindi operata per un'incisiva azione di miglioramento ed accelerazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi, per l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di quelli già esistenti ed, infine, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa è stata, innanzitutto, quella di demandare la disciplina dei principi di diritto sostanziale a norme di rango primario lasciando, invece, al regolamento l'intera disciplina procedimentale.
Sono stati pertanto disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede conferimenti ai comuni e alle regioni di funzioni amministrative concernenti, fra l'altro, la localizzazione e realizzazione di impianti produttivi principi organizzativi relativi alle funzioni conferite ai comuni, che possono essere da questi esercitate in forma singola o associata, quali in particolare:
- la costituzione di un'unica struttura e di un unico responsabile per il procedimento;
- la costituzione di uno sportello unico, dotato di archivio informatico a cui accedono, anche in via telematica, gli interessati per la procedura autorizzatoria.
Per quanto concerne le competenze regionali, che in materia di industria sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 112/98, esse sono riconducibili oltre che alla determinazione delle tipologie generali e dei criteri per la individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, alle attività di coordinamento, miglioramento dei servizi e di assistenza alle imprese, nonché, alla disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.
Mentre per quanto riguarda il procedimento, il decreto legislativo n. 112/98 ha fissato i seguenti
principi:
- la facoltà di ricorso all'autocertificazione;
- il silenzio-assenso nel caso di inutile decorso dei termini per il rilascio degli atti di assenso;
- il ricorso alla Conferenza di servizi ove non venga attivata la procedura di autocertificazione e qualora il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico. In tal caso l'accordo raggiunto in sede di Conferenza sulla variazione dello strumento urbanistico costituisce proposta di variante.
- la necessità della preventiva acquisizione della valutazione favorevole di impatto ambientale ed il preventivo rilascio, da parte concessione edilizia, ove previste dalle norme vigenti.
A tali principi si è pertanto uniformato il regolamento di semplificazione dei procedimenti
nn.26, 42, 43 e 50, nel quale si sono unificate le quattro distinte fattispecie, in linea con l'obiettivo
della semplificazione posto dal Legislatore (cfr.articolo 20, comma 4, lettera d) trattandosi di
procedimenti che presentano evidenti connessioni e che, pertanto, non avrebbe avuto senso
disciplinare separatamente.
Quanto ai procedimenti è prevista la facoltà di ricorrere a due diversi modelli:
il procedimento semplificato mediante conferenza di servizi e il procedimento mediante autocertificazione Il primo modello prevede termini certi per la sua conclusione (otto mesi) e la possibilità di deliberare una proposta di variante quando il progetto richieda la variazione dello strumento urbanistico.
Per quanto concerne il secondo modello l'impresa presenta un'unica domanda, contenente, ove necessaria, anche la richiesta della concessione edilizia. Anche in questo caso è previsto un tennine per la conclusione del procedimento (novanta giorni) nonché l'istituto del silenzio-assenso e la riduzione in pristino nel caso di falsità delle autocertificazioni prodotte.
Quanto infine alle esclusioni esse hanno riguardo alla impossibilità di ricorrere ad autocertificazioni e al silenzio-assenso in particolari casi quali quelli relativi agli impianti che utilizzano materiali nucleari, di produzione di materiali di armamento, di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali, nonché di deposito temporaneo di smaltimento, riciclaggio e recupero dei rifiuti, oltre che per la concessione edilizia, per la valutazione di impatto ambientale e per le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, nonchè per tutte quelle ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione.
Riguardo allo schema di regolamento, esso si compone di 11 articoli.
L'articolo 1 provvede a precisare l'oggetto del regolamento, in quanto esiste una certa disomogeneità definitoria, parlandosi, da un lato, di impianti produttivi, dall'altro di localizzazione di impianti industriali e di determinazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, sicché la disposizione in questione tende anche a conferire omogeneità all'oggetto dei procedimenti. Al comma 2, si prevede che le regioni, cui è demandata, dallo stesso decreto legislativo 112/98, l'attività di coordinamento, provvedano a stabilirne le forme di attuazione.
All'articolo 2 si disciplina la determinazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi da parte del comune, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni. Qualora, peraltro, vi sia difformità delle aree individuate rispetto agli strumenti urbanistici comunali, le regioni possono stabilire procedure semplificate di approvazione delle varianti stesse, ai sensi della norma di semplificazione di tale procedura introdotta dall'articolo 25 della legge n.47/1985. Per quanto riguarda gli strumenti attuativi, trattandosi di criteri e tipologie prestabilite dalle regioni stesse con la partecipazione dei comuni, l'approvazione della eventuale variante, contestuale all'approvazione dello strumento attuativo, è di competenza esclusivamente comunale. In carenza di tale normativa - comunque emanabile da parte delle regioni anche attualmente per la fattispecie trattata - si deve utilizzare la procedura ordinaria prevista ai sensi della legge n.1150/42 e delle relative norme regionali vigenti. Tale determinazione va inviata alla Regione ed alla Provincia ai fini !della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
L'efficacia del provvedimento è peraltro subordinata alla preventiva intesa, assunta in sede di conferenza di servizi, con le amministrazioni che curano interessi incidenti sugli usi del territorio e concorrenti con quello urbanistico comunale.
All'articolo 3 si fissano i principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di localizzazione di impianti produttivi, definendo le competenze della struttura istituita ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo n. 112/98, prevedendo altresì la possibilità che l'imprenditore ottenga una preventiva pronuncia, seppure non impegnativa, sulla conformità dei progetti presentati con la vigente normativa urbanistica.
L'articolo 4 disciplina il procedimento alternativo a quello basato sulle autocertificazioni, nel quale l'impresa interessata demanda alla struttura l'onere e la responsabilità dell'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni licenze e pareri necessari a corredo della domanda. In tal caso è prevista la convocazione da parte del Sindaco di un'apposita conferenza di servizi che sostituisce tutti gli atti necessari e nel conte o, provvede ad adottare le iniziative per l'acquisizione delle autorizzazioni, nulla osta e pareri tecnici previsti dalle norme vigenti e ritenuti necessari.
L'articolo 5 disciplina la procedura per l'eventuale autorizzazione di progetti comportanti la variazione degli strumenti urbanistici.
All'articolo 6 si introduce la disciplina del procedimento semplificato basato sulle autocertificazioni nel quale si da ampio spazio agli strumenti introdotti dalla legge 241/90: accordo a seguito di audizione, silenzio assenso, conferenza di servizi.
L'articolo 7 disciplina la procedura per l'accertamento della regolarità delle autocertificazioni prodotte dall'impresa, nonchè la successiva verifica e controllo relativi alla conformità urbanistica, alla sicurezza degli impianti, alla tutela sanitaria e a quella ambientale curati dalla struttura comunale e dagli altri enti interessati.
L'articolo 8 prevede l'affidamento degli atti istruttori a strutture pubbliche qualificate.
L'articolo 9 disciplina la procedura per l'eventuale collaudo degli impianti demandandolo a professionisti abilitati che ne attestino la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività. E', comunque, prevista, la presenza dei tecnici della struttura alla data fissata per il collaudo.
L'articolo 10, reca, infine, la salvaguardia delle norme vigenti relative a spese e diritti in relazione ai procedimenti previsti dal regolamento.
L'articolo 11 fissa i termini di entrata in vigore.
IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
Visto: Si trasmetta al Consiglio di Stato
per il prescritto parere
IL MINISTRO