Attività edilizia libera

Dettagli della notizia

Gli interventi di attività edilizia libera devono essere realizzati mediante Comunicazione di inizio lavori semplice (CIL) o Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), che deve essere presentata dall'interessato prima dell'inizio dei lavori.

Data:

30 gennaio 2023

Data scadenza:

31 dicembre 2028

Tempo di lettura:

4 min

Descrizione

Gli interventi di attività edilizia libera devono essere realizzati mediante Comunicazione di inizio lavori semplice (CIL) o Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), che deve essere presentata dall'interessato prima dell'effettivo inizio lavori, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito.

INTERVENTI EDILIZI REALIZZABILI CON COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
a. Interventi realizzabili con Comunicazione di inizio lavori semplice (CIL):
a.1 opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (art. 136, comma 2, lettera c) della l.r. 65/2014);
a.2 installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, costituite da elementi facilmente amovibili e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo (art. 136, comma 2, lettera c bis) della l.r. 65/2014);
a.3 installazione di serre e manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni (art. 70 comma1 e art. 136, comma 2, lettera f) della l.r. 65/2014);

b - Interventi realizzabili con Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA):
b.1 interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b) della l.r 65/2014, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (art. 136 comma 2 lett. a) l.r. 65/2014) ivi comprese le installazioni degli impianti di produzione energetica di cui all’art. 17 comma 5 l.r. 39/2005;
b.2 Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 135, comma 2, lettera c) della l.r.65/2014 qualora non riguardino parti strutturali dell’edificio (art. 136 comma 2 lett. a bis) l.r.65/2014);
b.3 realizzazione di  manufatti  pertinenziali  privi   di   rilevanza   strutturale   che  non  comporti interessamento  delle parti strutturali dell’edificio principale (art.  136  comma  2  lett.  a  ter)  l.r. 65/2014;
b.4 opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere (art. 136 comma 2 lett. f bis) l.r. 65/2014;
b.5 occupazione di suolo per esposizione o deposito merci o materiali che non comportino la trasformazione permanente del suolo (art. 136 comma 2 lett. f ter) l.r. 65/2014);
b.6 ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che non sia soggetta a permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, CIL e attività edilizia libera di cui all’art. 136 comma 1 l.r. 65/2014 purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio (art. 136 comma 2 lett. f quater) l.r. 65/2014).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per la documentazione da presentare si rimanda ai moduli unificati regionali (CIL e CILA) scaricabili dal sito. Occorre tuttavia precisare quanto segue.

  • Asseverazione del progettista. Per quanto concerne la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), la modulistica regionale prevede che il progettista debba asseverare, tra l’altro, che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti (art. 136/4 LRT 65/2014). Ai sensi della circolare prot. 63886 del 24/10/2016 (allegata in calce), il Dirigente del Settore 5 ha specificato che nella sopracitata dizione “ i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi” è da intendersi anche la conformità alle norme del regolamento urbanistico adottato.
  • Relazione geologica (o altra documentazione tecnica similare). La Comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una Relazione geologica o altra documentazione tecnica similare solo per gli interventi edilizi che abbiano una rilevanza sotto il profilo geologico, idraulico e sismico (per uno o più fattori) ovvero la cui realizzazione comporti interferenze col suolo e/o sottosuolo, incidenza  sulla statica della costruzione, che vadano ad alterare l’entità e la distribuzione dei carichi gravanti sul suolo e che incidano sulla regimazione idraulica superficiale e/o profonda del sito. (art. 1, comma 6, delle Norme Tecnico Geologiche di Attuazione (NTG) del  Regolamento Urbanistico adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 del 24/07/2015)
  • Immobili ricadenti in area SIR, compresa M2 Per gli interventi edilizi previsti su immobili ricadenti in area SIR, compresa M2, vedi modulistica settore 6 Ambiente.

COSTI

  • Diritti di segreteria pari ad €. 65,00;
  • Contributo per oneri di urbanizzazione nel caso di intervento oneroso.

modalità di versamento: Pago-PA - sportello unico edilizia SUE

AVVERTENZE
La mancata comunicazione dell'inizio lavori oppure  la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Riferimento al procedimento: Comunicazione Inizio lavori attività edilizia libera (CIL-CILA)

 

Ultimo aggiornamento

08/02/2024, 16:13

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