L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal competente ufficio in esecuzione della volontà del defunto manifestata nelle seguenti forme:
- disposizione testamentaria;
- dichiarazione sottoscritta dal defunto, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi di legge;
- dichiarazione sottoscritta dal defunto, convalidata dal rappresentante legale di associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- in alternativa, la volontà del defunto, deve risultare da un documento debitamente sottoscritto di suo pugno;
- in mancanza di qualsiasi espressione scritta da parte del defunto, da dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile da parte del coniuge o del convivente, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, attestante la volontà espressa verbalmente in vita dal defunto ai medesimi soggetti.
L’autorizzazione è rilasciata dal Comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell’espressa volontà del defunto da parte dell’ufficiale di stato civile.
La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso richiede l’autorizzazione del Comune in cui è avvenuto il decesso e il nulla osta del Comune in cui è effettuata la dispersione.
Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal Comune dal quale viene imbarcata l’urna contenente
le ceneri da disperdere se diverso da quello in cui è avvenuto il decesso.
Normativa di riferimento:
L. n. 130/2001 - L.R.T. n. 29/2004 - L.R.T. n. 66/2013 - Regolamento dei servizi cimiteriali approvato con Deliberazione C.C. n. 5 del 05/01/2010 - Determinazione Dirig. n. 1686/2017