OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.
In particolare, sono tenuti:
1)- a riscuotere l'imposta rilasciandone quietanza, scegliendo una delle seguenti modalità:
- con emissione di una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendone una copia, come di regola);
- inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA"
- rilasciando quietanza tramite bollettario delle ricevute a madre e figlia acquistabile presso le cartolerie;
2)- a riversare tutti gli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno tassativamente entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno utilizzando esclusivamente il sistema dei pagamenti Pago P.A.
A tal fine, il Comune di Massa mette a disposizione un apposito servizio digitale per procedere al pagamento che è raggiungibile dal portale Comunale (www.comune.massa.ms.it) - Servizi on Line Sportello Pagamenti on line “Servizio di Pagamento Pago P.A. (senza accreditamento) Diversi Servizi Comunali” selezionando la voce “Inserimento Spontaneo” e quindi IMPOSTA DI SOGGIORNO;
3)- ad effettuare apposita Dichiarazione riepilogativa dei pernottamenti avuti e dei versamenti fatti, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Le modalità di presentazione della dichiarazione annuale sono stabilite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022 che ha stabilito il modello e le modalità tecniche di trasmissione. Modello definitivo
A tal fine si ricorda che, come disposto anche dalla Risoluzione n.1 DF del Ministero delle Finanze del 09.02.2023, la presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto sopra citato rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale.
Di seguito si riporta il link di riferimento dell’Agenzia delle Entrate: Agenzia entrate link
4)- a conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all’Imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
5)- a esibire e rilasciare ai competenti Uffici comunali atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l’Imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
- in caso di rifiuto al pagamento dell’Imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, a versare l’Imposta in qualità di responsabile del pagamento;
6)- a rendere al Comune di Massa, Settore Tributi – Attività Estrattive – Risorse Umane, entro il 30 Gennaio dell'anno successivo, il conto della propria gestione, Mod. 21, essendo soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti sia il Tesoriere, sia “ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti” ai sensi dell’art. 93 del TUEL.
Il Modello 21, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva deve essere prodotto secondo la seguente modalità:
- consegnandolo direttamente, esclusivamente in copia originale, presso il Protocollo Generale del Comune di Massa in Via Porta Fabbrica, 1;
- inviandolo tramite posta raccomandata a.r., sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal Gestore, al seguente indirizzo: Comune di Massa – Settore Tributi ed Entrate, Patrimonio e Demanio Servizio Gare – Imposta di soggiorno - Via Porta Fabbrica, 1 – 54100 Massa;
solo per chi è dotato di firma digitale l'invio del Mod.21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it
ATTENZIONE: NON è ammesso l’invio del Conto della gestione (mod.21) tramite fax o posta elettronica NON certificata.
Per chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es. tramite un’agenzia immobiliare), deve comunicare, con modalità telematica, al Comune nel cui territorio gli alloggi sono situati la Locazione Turistica, prevista dall'art. 70 della Legge Regionale n. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale".
La comunicazione deve essere effettuata tramite il link comunicazione-locazioni-turistiche
SANZIONI
Le violazioni al Regolamento dell'Imposta di soggiorno sono punite secondo quanto stabilito dall'art. 9 del medesimo, con le sanzioni amministrative tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473:
- Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’Imposta da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero nel solo ambito delle locazioni brevi di cui all’art. 4 D.L. 50/17 da parte di coloro che incassano il canone o il corrispettivo oppure che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, si applica la sanzione amministrativa pari 30% dell'importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, così come disposto dall’art. 4, comma 1 ter del D.lgs. n. 23/2011.
- Per l’omessa o infedele dichiarazione di cui all’art. 7 comma 3 punto 4 da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero nel solo ambito delle locazioni brevi di cui all’art. 4 D.L. 50/17 da parte di coloro che incassano il canone o il corrispettivo oppure che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% così come disposto dall’art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011.
- Per la violazione all’obbligo di informazione di cui al precedente articolo 7 comma 3 punto 2 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro100,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/00. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/81.
RAVVEDIMENTO OPEROSO (ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997)
Anche per i versamenti carenti, tardivi od omessi dell'Imposta di soggiorno la sanzione amministrativa del 30% dell’importo non pagato, può essere ridotta tramite ravvedimento, se il responsabile del pagamento provvede a regolarizzare la sua posizione, versando spontaneamente: – il tributo dovuto
– gli interessi moratori al tasso legale annuo, calcolati dal giorno successivo al termine (non rispettato) entro il quale doveva essere assolto l’adempimento fino a quello in cui viene eseguito il pagamento;
– la sanzione ridotta, la cui entità è diversificata in funzione della tempestività del ravvedimento, ossia del tempo intercorso tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione.
Cliccando sul link sottostante è possibile effettuare gratuitamente il calcolo del ravvedimento, selezionando nella voce Codice Tributo/Imposta => 3936 - Imposta di soggiorno - Link ravvedimento