Il servizio è rivolto a tutti i cittadini e alle imprese che hanno preso una multa emessa dalla Polizia Municipale del Comune di Massa a seguito di una infrazione al codice della stradanel territorio comunale
Il Nucleo Contravvenzioni CDS e contenzioso è preposto alla gestione dei verbali delle sanzioni amministrative relative a violazioni alle norme del Codice della Strada.
Il Verbale di Contestazione riporta l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta della sanzione. Il versamento deve essere fatto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto.
Attraverso l'apposito Servizio On Line è possibile accedere alle sanzioni amministrative elevate a proprio carico, utilizzano i dati disponibili sul verbale ricevuto. I
L'OBBLIGATO IN SOLIDO
In materia di illeciti amministrativi vi sono soggetti che, pur non avendo partecipato alla commissione del fatto, sono ugualmente tenuti al pagamento della sanzione qualora l'autore materiale dell'infrazione non vi provveda. Tali soggetti, elencati dall'art. 6 legge 689/81 e dall'art. 196 del Codice della Strada, sono chiamati "obbligati in solido" (es. il proprietario o l'usufruttuario di un veicolo; il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere l'infrazione eccetera).
MODALITA’ RIDUZIONE DEL 30%
Avviso posto sul parabrezza del mezzo: entro 5 giorni dalla data sul verbale la sanzione può essere pagata con la riduzione del 30% riportando nella causale del pagamento il numero progressivo dell’avviso oltre al numero di targa e tipo veicolo.
Attenzione: se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo è ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
Si precisa che la riduzione del 30% non si applica:
1. quando per la violazione commessa è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente;
2. quando la violazione costituisce reato;
3. quando per la violazione commessa non è consentito il pagamento in misura ridotta.
Violazione contestata o notificata: entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di contestazione o notifica la sanzione può essere pagata esclusivamente con le precise modalità indicate sul retro del verbale contestato o notificato, nel paragrafo "Modalità di pagamento".
Per i pagamenti oltre il 60° giorno l'importo della sanzione diventa pari alla metà del massimo edittale previsto.
Avviso importante per il pagamento delle sanzioni pecuniarie:
La Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/227/16/127/34 del 14.01.2016 dispone che:
con i pagamenti effettuati tramite C/C e bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento elettronico l’effetto liberatorio per il pagatore e quindi la definizione del verbale (ovvero l’estinzione del debito) si ha alla data di accredito dell’importo versato sul Conto dell’Ente accertatore (Polizia Stradale, Municipale etc.).
Questo comporta che per aver diritto alla riduzione del 30% l’utente deve assicurarsi che il proprio pagamento, a prescindere dalla data in cui egli lo effettua, arrivi sul conto del destinatario entro i 5 giorni previsti dalla normativa. In caso contrario, sarà tenuto alla corresponsione della differenza. Invitiamo a tenere presente questa disposizione per il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente e per non incorrere in ulteriori spese successive.