Descrizione
Settore Attività Produttive e Suap
Dove rivolgersi
Ufficio competente Commercio, Fiere e Mercati
Indirizzo via Porta Fabbrica, 1
Telefono 0585 490217
E-mail lara.failla@comune.massa.ms.it
Date vendite di fine stagione:
- Con delibera n. 1386 del 27.11.23 la Giunta Regionale ha individuato per l’anno 2024 la data del 5 gennaio 2024 (primo giorno feriale antecedente l’Epifania) la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale. Ha stabilito la durata delle vendite di fine stagione invernale in sessanta giorni.
- Con delibera n.514 del 22.04.2024 la Giunta Regionale ha individuato per l’anno 2024 la data del 6 luglio 2024 l’inizio delle vendite di fine stagione estiva. Ha stabilito la durata delle vendite di fine stagione estiva in sessanta giorni.
SALDI O VENDITE DI FINE STAGIONE
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Le merci offerte in saldo devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie e devono essere indicati:
- il prezzo normale di vendita
- lo sconto o il ribasso espresso in percentuale
- il prezzo effettivamenente praticato a seguito dello sconto o del ribasso
Ha richiamato l'articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018, ai sensi del quale è vietato effettuare vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei trenta giorni precedenti l’inizio delle suddette vendite.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
Normativa di riferimento
- L.R. n. 62/2018 (Codice del commercio)
VENDITE PROMOZIONALI
Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti.
Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.
Per le merci oggetto di promozione devono essere indicati:
- il prezzo normale di vendita;
- lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
- il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso
Normativa di riferimento
- L.R. n. 62/2018