L'assegno di maternità è un contributo economico a sostegno della maternità.
Possono richiederlo le cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, residenti nel Comune di Massa, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo, un bambino. Può essere richiesto da madri che non beneficiano di alcuna forma di tutela economica della maternità, o ne beneficino in misura ridotta. Il minore deve essere iscritto nella scheda anagrafica della madre e convivere effettivamente con lei.
Se l'assegno è richiesto dalle cittadine extracomunitarie, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della carta di soggiorno, ovvero, deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori.
L'importo dell'assegno viene rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo individuato dall'ISTAT ; per l'anno 2024 è pari al 5,4% pertanto, se spettante nella misura intera, l'importo mensile di maternità è pari a € 404,17 mensili, per cinque mensilità, per complessivi 2.020,85.
Per le domande relative ai bambini nati nell'anno 2024, il valore ISEE è pari a € 20,221,13.
Per le cittadine comunitarie non residenti e per le extracomunitarie, in sostituzione del requisito della residenza:
- cittadine comunitarie: iscrizione anagrafica;
- cittadine extracomunitarie:
• essere in possesso permesso di lungo periodo – ex carta di soggiorno (art. 11 direttiva 109/30);
• essere familiari di cittadini dell’Unione Europea (art. 24 direttiva 2004/38 - circolare INPS n. 35 dd. 09.03.2010);
• essere titolari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria (d.lgs. 251/2007, art. 27 - previsto dalla circolare INPS n. 9 del 22/01/2010):
• essere titolari permesso per motivi umanitari (art.34 comma 5 d.lgs 251/2007);
• essere titolari di Carta Blu (art. 14 direttiva 2009/50);
• essere titolari di permesso unico lavoro e loro familiari (art. 12 direttiva 2011/98- DLGS 40/2014);
In fase di richiesta del permesso, la domanda rimane sospesa fino alla presentazione del titolo di soggiorno. Le cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche non necessitano del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo poiché equiparate, in questo caso, alle cittadine italiane;
La legge prevede casi eccezionali in cui la richiesta può essere presentata da altre persone che non siano la madre e ad essa si rimanda (art. 11 del Decreto n. 452/2000 e s. m. i.)
Il termine fissato dalla legge per la presentazione della domanda di assegno di maternità è di 6 mesi dalla nascita del bambino.
I beneficiari dovranno essere in possesso di un conto corrente bancario, o conto corrente postale di cui sia intestataria o cointestataria la madre. Il codice IBAN deve essere indicato nella domanda.