Autorizzazione al trasporto funebre

  • Servizio attivo
Per trasferire un cadavere, le ceneri o dei resti mortali occorre chiedere l'autorizza-zione al Comune competente (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285).

A chi è rivolto

imprese funebri e aventi diritto

Descrizione

L'agenzia funebre presenta la richiesta di autorizzazione al trasporto e una volta ottenuta  trasporta il cadavere dal luogo dove si è completato il periodo di osservazione al cimitero o al forno crematorio, rispettando le modalità previste dalla normativa vi-gente..
All'autorizzazione di trasporto di cadavere è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro compilato dall'incaricato al trasporto.
L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

 

E’ possibile  autorizzare il trasporto sia nel territorio nazionale sia in territorio estero seguendo la normativa vigente.
Per il trasporto del cadavere (o delle ceneri o di resti mortali mineralizzati) verso il Paese di origine del defunto, occorre distinguere in base al Paese di destinazione se aderente o meno alla Convenzione di Berlino 

  •     Il passaporto mortuario(art. 27 D.P.R. 285/1990)è rilasciato per i trasporti di  cadavere verso uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla suddetta convenzione. I Paesi aderenti alla convenzione di Berlino sono: Germania, Austria, Belgio, Francia, Svizzera, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Messico, Cile, Danimarca hanno aderito alla Convenzione, senza però ratificarla, ma la applicano lo stesso. L’Olanda ha aderito alla convenzione ma non l’ha ratificata e rilascia il nulla osta. Dal 2023 con Decreto Consiliare n. 70 San Marino.
     
  •     Il trasporto del cadavere per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055.
     
  •     Convenzioni internazionali in materia di onoranze ai caduti in guerra.

Per il rilascio del passaporto mortuario (ai sensi della convenzione di Berlino) occorre presentare la seguente documentazione:

   -  domanda di rilascio del passaporto - indirizzata al Sindaco del Comune di Massa - Servizi Cimiteriali - sottoscritta      dai familiari del defunto o da un incaricato dell'impresa funebre;

 -   n. 2 marche da bollo da apporre – una sulla richiesta e una sul passa-porto mortuario;

 -  certificato dell'Azienda ASL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/1990 e, in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del D.P.R. n. 285/1990;

 -   estratto dell'atto di morte ed autorizzazione alla sepoltura (che vengono rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile).

 -    Certificato chiusura feretro;

 -    Certificato di avvenuto trattamento anti putrefattivo. 

  •     Per l'estradizione dall'Italia di salme dirette verso Stati NON ADERENTI alla convenzione internazionale di Berlino,( art. 29 D.P.R. 285/1990)  l'interessato deve rivolgere istanza al Sindaco (Ufficiale di Stato Civile) del comune dove si trova la salma.

Per il rilascio dell’autorizzazione (verso Paesi NON aderenti alla convenzione di Berlino) occorre presentare la seguente documentazione:
 -    domanda di rilascio del passaporto - indirizzata al Sindaco del Comune di Massa - Servizi Cimiteriali - sottoscritta dai familiari del defunto o da un incaricato dell'impresa funebre;
 -    n. 2 marche da bollo da apporre – una sulla richiesta e una sul passaporto mortuario;
 -    certificato dell'Azienda ASL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/1990 e, in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del D.P.R. n. 285/1990;
 -    estratto dell'atto di morte con postilla della Prefettura  ed autorizzazione alla sepoltura (che vengono rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile);
 -     nullaosta, per l'introduzione, dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la cadavere è diretta;*
 -    altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
  

*ECCEZIONE: La Gran Bretagna, sostituisce il nullaosta con una dichiarazione resa della O.F. che effettua il trasporto. Modulo scaricabile sul sito dell’Ambasciata Britannica.

 

 

 

Come fare

Presentare tutta la documentazione necessaria all’ufficio protocollo o a mezzo pec al seguente indirizzo:
comune.massa@postacert.toscana.it

 

Cosa serve

    Per il trasporto nel territorio nazionale: la richiesta di autorizzazione al trasporto;  2 marche da bollo da € 16.00

    Per il rilascio del passaporto mortuario (ai sensi della convenzione di Berlino) occorre presentare la seguente documentazione:
 -    domanda di rilascio del passaporto - indirizzata al Sindaco del Comune di Massa - Servizi Cimiteriali - sottoscritta dai familiari del defunto o da un incaricato dell'impresa funebre;

 -   n. 2 marche da bollo da apporre – una sulla richiesta e una sul passaporto mortuario;

 -    certificato dell'Azienda ASL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/1990 e, in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del D.P.R. n. 285/1990;

 -    estratto dell'atto di morte ed autorizzazione alla sepoltura (che vengono rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile).

 -    Certificato chiusura feretro;

 -    Certificato di avvenuto trattamento anti putrefattivo. 
  

  •     Per il rilascio dell’autorizzazione (verso Paesi NON aderenti alla convenzio-ne di Berlino) occorre presentare la seguente documentazione:

 -    domanda di rilascio del passaporto - indirizzata al Sindaco del Comune di Massa - Servizi Cimiteriali - sottoscritta dai familiari del defunto o da un incaricato dell'impresa funebre;

 -    n. 2 marche da bollo da apporre – una sulla richiesta e una sul passaporto mortuario;

 -    certificato dell'Azienda ASL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/1990 e, in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del D.P.R. n. 285/1990;

 -    estratto dell'atto di morte con postilla della Prefettura ed autorizzazione alla sepoltura (che vengono rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile);

 -     nullaosta, per l'introduzione, dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la cadavere è diretta;*

 -    altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

*ECCEZIONE: La Gran Bretagna, sostituisce il nullaosta con una dichiarazione resa della O.F. che effettua il trasporto. Modulo scaricabile sul sito dell’Ambasciata Britannica

 

Cosa si ottiene

Autorizzazione a trasportare un cadavere, le ceneri o dei resti mortali nel territorio nazionale e estero

 

Quanto costa

Due marche da bollo da 16€
Diritto d’uscita 

Accedi al servizio

Leggi la sezione "Come Fare"

Casi particolari

Normativa di riferimento: D.P.R N. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria)

Ulteriori informazioni

Regione Toscana
Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Toscana) 27-08-2007, n. 612 
Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e cadaveri”. Disposizioni applicative. 
Legge (Regione Toscana) 04-04-2007, n. 18 
Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri. 

Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 10-09-1990, n. 285 
Stato Italiano
Regio Decreto (Stato Italiano) 01-07-1937, n. 1379 
Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937. 

Ministero della sanità
Circolare (Ministero della sanità) 24-06-1993, n. 24 
Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa. 


Regolamento Servizi Cimiteriali delibera C.C. 13/01/2025 n. 2

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Ufficio responsabile

Servizi Cimiteriali

Le competenze cimiteriali includono: autorizzazioni al trasporto di salme, resti e ceneri; gestione delle operazioni; concessione di loculi/cappelle; autorizzazione di lapidi/lavori e affidamento dei servizi cimiteriali e obitorio.

Documenti

Modulo di domanda di passaporto mortuario o decreto di autorizzazione

Modulo di domanda di passaporto mortuario o decreto di autorizzazione

Ulteriori informazioni
Modulo di domanda di autorizzazione al trasporto di cadavere,ceneri, resti mortali o resti ossei

Modulo per richiedere l' autorizzazione al trasporto di cadavere,ceneri, resti mortali o resti ossei

Ulteriori informazioni
Argomenti:

Pagina aggiornata il 04/11/2025

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