La dichiarazione di nascita può essere fatta entro dieci giorni, innanzi all'Ufficiale delle Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui la nascita è avvenuta.
Se i genitori hanno la residenza anagrafica in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il parto, essi, o uno di essi se coniugati, hanno la facoltà di dichiarare la nascita nel loro Comune di residenza, sempre entro 10 giorni.
Nel caso in cui non risiedano nello stesso Comune, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Se la dichiarazione è resa oltre il termine di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante o i dichiaranti devono indicare le motivazioni del ritardo con apposita dichiarazione scritta.
I figli di cittadini stranieri, il cui Stato di appartenenza riconosce loro la cittadinanza ancorchè nati all'estero, assumono la cittadinanza dei genitori, in caso contrario, qualora la legislazione straniera non riconoscesse loro la cittadinanza, questi assumono la cittadinanza italiana. La legge garantisce a tutte le donne che lo desiderano la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l'anonimato e senza alcun obbligo di riconoscimento del figlio che viene, in tal caso, affidato ai servizi sociali.