L'accesso civico "semplice" è un istituto introdotto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, ed è regolato dal primo comma dell'art. 5. E' correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente. E' pertanto il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L'accesso civico può essere esercitato da chiunque, senza obbligo di motivare la richiesta sulla base di interessi specifici: infatti, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs 33/2013, tutti i documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Questo istituto differisce dal "diritto di accesso" agli atti e ai documenti amministrativi, disciplinato dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, (il cosiddetto "accesso documentale") che ha lo scopo di tutelare un interesse giuridico particolare e può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi, ed ha per oggetto atti e documenti individuati.
L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico (generalizzato e non).
La richiesta di accesso civico "semplice" va presentata al Responsabile della trasparenza, il quale entro 30 giorni procede alla pubblicazione dei documenti, informazioni o dati nel sito, e trasmette o comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione ed il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.